La nuova ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, la numero 83, prevede una serie di obblighi che i cittadini sono chiamati ad osservare. Ecco nei dettagli quali, unitamente alle sanzioni previste per i trasgressori. 

Durata: dal 23 ottobre e fino al 13 novembre

1. CHIUSURE E RIENTRI A CASA

E’ fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;

2. ECCEZIONI

Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Non sono previste eccezioni per quel che riguarda le seconde case che, dunque, non rappresentano un valido motivo per spostarsi in altra provincia.

3. DIVIETO SPOSTAMENTI TRA PROVINCE

Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. 

4. ECCEZIONI

Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

5. PER I TURISTI NESSUN DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA PROVINCE, PER I RESIDENTI POSSIBILE ANCHE ANDARE IN ALTRE REGIONI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Per i turisti nessun divieto di spostamento tra province campane. Per i cittadini residenti possibile andare in altre regioni. A fare chiarezza è intervenuto un chiarimento, il n. 39, della Regione Campania stessa. “La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.

5. AUTOCERTIFICAZIONE

La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento spetta all’interessato e potrà essere assolta producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato (in allegato il relativo modello).

SANZIONI

A. PER GLI ESERCENTI

Gli esercenti che violano l’ordinanza, oltre ad una sanzione amministrativa (pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro), avranno anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione sanzione amministrativa raddoppiata e e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

B. PER I CITTADINI

Per i cittadini che violeranno l’ordinanza è previsto il pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione la sanzione è applicata nella misura massima. 

C.CHI APPLICA LE SANZIONI

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte.

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