Rischiano di essere annullate le multe notificate al vecchio indirizzo di residenza che figura ancora nella carta di circolazione e l’automobilista ha nel frattempo cambiato casa. Questo avviene quando, una volta verificato che il multato non abita piu’ a quell’indirizzo, l’amministrazione non avvia le procedure formali per dichiararne l’irreperibilita’.

Lo si evince da una sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso della signora Emilia P. alla quale erano arrivate 12 multe al vecchio indirizzo di casa. Il Tribunale di Napoli aveva convalidato sette delle dodici multe notificate a mezzo posta perche’ secondo i giudici ”era valida la notifica all’indirizzo ufficiale risultante dal Pra”. Ma cio’ non e’ sufficiente, spiega la Cassazione: ”la validita’ della notificazione – e’ scritto nella sentenza n.18049 – non e’ fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensi’ sul necessario espletamento delle formalita’ previste per le ipotesi d’irreperibilita’ del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato nella carta di circolazione, la notificazione sia ordinaria che postale, per essere valida richiede necessariamente l’espletamento delle formalita’ previste dall’art 140 del codice di procedura civile per il caso di irreperibilita’ del destinatario”. Nel caso della signora Emilia ”l’amministrazione comunale si era limitata a depositare l’avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta e restituita con la dicitura ‘sloggiato’ senza fornire alcuna prova sulla stessa incombente in ordine all’espletamento delle successive formalita’ previste per il caso di irreperibilita’ del destinatario indispensabili per la validita’ della notifica”, per questo le multe sono state annullate.

 

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