Vito Buonomo ha fatto “all-in”. Luca Tozzi risponde con “vedo”. Come annunciato da Campania Notizie non è per nulla chiusa la disputa sulla determina di accoglimento della richiesta di variazione degli immobili da cedere al Comune avanzata da Santolo D’Ambra nell’ambito dell’housing sociale di via Libertà. Sulla vicenda l’amministrazione aveva conferito l’incarico al legale di Napoli per chiarire i punti critici evidenziati, attraverso una nota, dall’assessore Salvatore Lettera, in seguito all’adozione del provvedimento da parte del responsabile dell’ufficio tecnico. Nel parere pro veritate dell’avvocato Tozzi (clicca qui) venivano accolti di fatto tutti i rilievi mossi dall’esponente della giunta, con contestuale invito a revocare in autotutela la determina. Ma Buonomo, a sorpresa, ribadì a stretto giro la bontà della sua decisione e non ritirò l’atto rintuzzando le osservazioni di Tozzi (clicca qui). In questi giorni è pervenuto all’ente il riscontro dell’avvocato. Il legale partenopeo non ha usato mezzi termini (clicca qui). “Le argomentazioni tautologiche ripetute dal Geometra Buonomo non appaiono tali da “aver dimostrato la legittimità dell’atto” con la conseguenza che, alla luce delle evidenti violazioni di legge poste in essere con la determina n. 67/2021, del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione della stessa si continua a ritenere auspicabile un intervento di Codesto Comune al fine di ricondurre il procedimento in oggetto nell’alveo della legalità sia ponendo in essere una corretta istruttoria in ordine ai beni destinati all’housing sociale che adottando, conseguentemente, i dovuti provvedimenti di secondo grado nonché eventualmente le conseguenti varianti essenziali dei titoli edilizi anche ai sensi dell’art. 32 del DPR 380/01”. In sostanza l’avvocato incaricato dal Comune pone di nuovo con forza l’accento su due aspetti: da un lato la carenza istruttoria, riferita alle modalità di quantificazione dei nuovi immobili rispetto a quelli inizialmente individuati, dall’altro la necessità di accogliere la richiesta dell’imprenditore con una variante e non tramite determina. L’altro pilastro su cui si basa il parere dell’avvocato Tozzi riguarda la violazione della convenzione del comparto C2 nord-ovest di via Libertà, con riferimento alle opere di urbanizzazione. “Afferma il Geometra Buonomo che “solo in data 7 giugno 2013 veniva rilasciato, da parte dell’ufficio tecnico comunale il Permesso di Costruire n. 63 per le opere di urbanizzazione primaria in riferimento all’istanza di cui al prot. gen. n. 2180 del 20 febbraio 2013, richiamando nello stesso provvedimento di rilascio anche la richiesta da parte del Consorzio di prorogare i termini di inizio e ultimazione lavori (richiesta prot. n. 5218 del 23 maggio 2013) “… accordata ma con i termini indicati nel presente Permesso …” fissando i termini di inizio lavori entro il 22 luglio 2013 e traslando difatti i termini di cui al citato art. 15 della Convenzione. Il Geometra ammette che il p.d.c. in parola è stato rilasciato in violazione dell’art. 15 della convenzione il quale prevede che “il mancato rispetto del termine di ultimazione della rete fognaria e idrica comporterà la risoluzione della presente convenzione”, termine stabilito dalla medesima disposizione alla data del 31.5.2013″. L’avvocato Tozzi aggiunge: “Si consideri peraltro che non era possibile per il detto p.d.c. “traslare” autonomamente i termini di cui al citato art. 15 della Convenzione in quanto la modifica de qua avrebbe dovuto essere posta in essere non in maniera autonoma dal Dirigente (così come pare postulare il Geometra Buonomo) bensì nel rispetto degli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000 ovvero dagli stessi organi collegiali che hanno approvato la convenzione (così come avvenuto allorquando è stata sottoscritta la Convenzione dal Dirigente del Settore Urbanistica autorizzato con delibera di G.C. n. 133 del 27.07.2011)”. Ecco, a nostro avviso, questo è l’aspetto cruciale della vicenda. Aspetto che la politica locale cerca di occultare. L’iter che ha portato alla realizzazione degli immobili è viziato a monte. Porre l’accento solo sulla determina di Buonomo è come guardare la pagliuzza negli occhi degli altri senza vedere la trave nei propri. Com’è stato possibile che, nonostante la palese violazione della convenzione, i predecessori di Buonomo abbiano concesso proroghe per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione? E pur volendo passare sotto la lente la determina del capo dell’Utc, è verosimile che Buonomo non abbia avuto l’avallo di qualche amministratore? La buttiamo giù in un altro modo: la maggioranza era all’oscuro della richiesta dell’imprenditore D’Ambra? Si attendono risposte.

(continua…)     

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